Risoluzione Alternativa delle Controversie

  1. L'acquirente - il consumatore ha il diritto di chiedere un ricorso legale al venditore se lui/ lei non è soddisfatto del modo in cui il venditore ha gestito il suo reclamo o ritiene che il venditore abbia violato i suoi diritti. Se il venditore rifiuta la richiesta o non risponde entro 30 giorni dall'invio della richiesta, il consumatore può avviare una risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della Legge. N. 391/2015 presso l'ente di risoluzione alternativa delle controversie (di seguito: "ADR"). L’ADR indica le autorità e le persone giuridiche autorizzate di cui all'articolo 3. Lella legge n. 391/2015. Il consumatore può presentare la richiesta secondo le modalità previste dall'articolo 12. della Legge n. 391/2015. Il consumatore può anche presentare un reclamo attraverso la piattaforma online di risoluzione delle controversie (RSO), disponibile sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  2. La risoluzione alternativa delle controversie è disponibile solo per i consumatori (persone fisiche), che non agiscono nell'esercizio della loro attività professionale al momento della conclusione del contratto con il consumatore. La risoluzione alternativa delle controversie può riguardare solo le controversie tra un consumatore e un venditore derivanti dal contratto con il consumatore o in connessione con esso. La risoluzione alternativa delle controversie si applica solo ai contratti a distanza. La risoluzione alternativa delle controversie non si applica alle controversie il cui valore non supera €20. L'ADR può chiedere al consumatore di pagare una commissione fino a 5 EUR (lordo) per avviare la procedura alternativa di risoluzione delle controversie.

  3. Maggiori informazioni su questo argomento possono essere trovate nella Legge n. 391/2015 sulla risoluzione alternativa delle controversie, il regolamento n. 524/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e nella legge n. 102/2014 della Legge sulla protezione dei consumatori (in vigore dal 01.02.2016) sulla protezione dei consumatori in relazione alla distanza o fuoricontratti di lavoro per la vendita di beni o la prestazione di servizi.